Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 05/03/2001 n. 57

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

Art. 8 Princìpi e criteri direttivi

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte dall'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio eco- nomico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività del- l'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati del- la ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto al- lo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, del- l'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari; aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui al- l'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa; bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale; cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale; dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura; ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente

articolo e all'articolo 7; ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione del- la domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni; gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 9 (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo". Capo III Disposizioni in materia di privatizzazioni

Art. 10 (Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decretolegge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica)

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica al- le sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta".

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte del- l'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".

 

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